Estinzione anticipata mutuo ipotecario decreto Bersani
La Legge Bersani del 2007 riconosce al mutuatario la possibilità di usufruire della estinzione anticipata mutuo ipotecario, restituendo alla banca parte o l’intera quota del capitale residuo, permettendo un risparmio sugli interessi delle rate restanti.
Sicuramente rimborsare anticipatamente tutto o parte del mutuo ipotecario è una soluzione che ogni cliente dovrebbe prendere in considerazione visto che comporta un sostanziale risparmio degli interessi non ancora maturati.
Il mutuatario però dovrà considerare anche il conto della penale legata all’estinzione anticipata del debito residuo, una percentuale che potrà essere stabilita nel contratto di mutuo da commisurare alla somma che sarà estinta anticipatamente.
Estinzione anticipata mutuo ipotecario penale
Ad eccezione dei mutui ipotecari esentati secondo disposizioni di Legge del Decreto n°7 del 31 gennaio 2007 che stabilisce la nullità di ogni clausola che prevede il versamento di una penale in caso di estinzione del debito, a condizione che:
- Il contratto di mutuo ipotecario sia stato stipulato a partire dal 2 febbraio 2007
- Il finanziamento sia stato richiesto da persone fisiche per acquisto o ristrutturazione di un bene immobile adibito a prima casa, o per svolgimento di attività lavorative.
Lo stesso Decreto indica inoltre il limite massimo per le penali in caso di estinzione anticipata del mutuo ipotecario per tutti i mutui stipulati entro il 2 aprile 2007.
Nel caso in cui il mutuatario riscontrasse nel proprio contratto di mutuo una quota superiore ai limiti disposti dal Decreto Legge, potrà richiedere ed ottenere dalla banca la rinegoziazione della propria condizione, riducendo il limite massimo per quanto consentito.
Estinzione anticipata di mutuo ipotecario: penali tasso fisso, variabile e misto
Secondo disposizioni di legge la penale applicata in caso di estinzione anticipata mutuo ipotecario a tasso variabile dipende necessariamente dal momento in cui si procedere all’estinzione, ovvero:
- Se estinta nel periodo che precede il terz’ultimo anno 0,50%
- Durante il terz’ultimo anno 0,20%
- Negli ultimi due anni non è prevista alcuna penale
Per tutti i contratti in cui la penale risulta pari o inferiore al limite massimo è prevista la clausola di salvaguardia, che consente di ottenere uno sconto dello 0,20% rispetto a quanto concordato con la banca.
Per i mutui ipotecari a tasso fisso stipulati fino al 31 dicembre 2000 valgono i criteri indicati per i mutui a tasso variabile, mentre se contratti dal 1° gennaio 2001 le penali previste saranno:
- Per la prima metà del mutuo pari all’1,90%
- Dalla metà al quart’ultimo anno 1,50%
- Durante il terz’ultimo anno 0,20%
- Negli ultimi due anni non è prevista alcuna penale
La situazione cambia invece per i mutui a tasso misto, penale che dipende necessariamente dal periodo in cui avviene l’estinzione anticipata del mutuo e dalla tipologia di tasso al momento dell’estinzione. Se al momento dell’estinzione è in corso l’ammortamento a tasso variabile valgono i limiti applicati per i mutui a tasso variabile, mentre se a tasso fisso si dovrà fare riferimento ai limiti stabiliti per tale modalità.
In caso di contratti a tassi miscelati le differenti quote del debito potranno riferirsi rispettivamente alle due formule.